STATUTO


TITOLO I

COSTITUZIONE, SEDE, DURATA, SCOPI

Articolo 1 - E' costituita l'Associazione Civile denominata "Centro Studi di Psico-terapia a Orientamento Psicoanalitico".

L'associazione è apolitica, libera, senza scopo di lucro, con durata a tempo inde-terminato.

Articolo 2 - L'Associazione ha sede in Trieste, Via Canova numero 2, e potrà isti-tuire sedi secondarie in Italia ed all'estero.

Articolo 3 - L'Associazione ha lo scopo prioritario di accrescere e diffondere le conoscenze della psicologia e della psicoterapia a orientamento psicoanalitico at-traverso lo sviluppo e la ricerca in campo scientifico, culturale e sociale.

L'Associazione ha l'obiettivo di favorire una relazione dinamica e di reciprocità tra appartenenti alla medesima area di formazione psicoanalitica.

L'Associazione ha, inoltre, l'obiettivo di proporre uno spazio di confronto e in-formazione per coloro che utilizzano gli strumenti psicoanalitici in contesti so-ciali culturali e scientifici diversi.

L'Associazione è aperta al confronto con altre associazioni al fine di promuovere la formazione e la crescita professionale di coloro che, in vari campi professiona-li, non hanno un orientamento psicoanalitico.

L'Associazione si propone di rendere utilizzabili dagli associati e da altri i ri-sultati delle ricerche e degli studi compiuti attraverso: l'erogazione di servizi, l'attività di formazione professionale e di addestramento di personale, la cessione di prodotti risultanti dall'attività dell'Associazione.

L'Associazione potrà aderire ad associazioni di carattere nazionale e internaziona-le.

L'Associazione si pone come struttura di servizi per Associazioni, Cooperative so-ciali, Enti pubblici e privati, fondazioni, Istituti Pubblici di Assistenza e Bene-ficenza, Istituzioni assistenziali, previdenziali e sanitarie, di volontariato e organizzazioni no profit in genere che perseguono finalità che coincidono, anche parzialmente, con i suoi scopi.

L'Associazione si propone inoltre di sensibilizzare e promuovere l'accesso alla psicoterapia ad orientamento psicoanalitico anche per le persone in situazione di svantaggio economico e sociale.

L'attività dell'Associazione potrà esplicarsi secondo le modalità e le forme rite-nute più opportune rispetto al conseguimento dell'oggetto sociale.

L'Associazione potrà dunque svolgere:

- attività di studio e ricerca: costituzione di comitati e gruppi di studio e ri-cerca;

- attività culturali: incontri, tavole rotonde, convegni, conferenze, dibattiti, seminari ecc.;

- attività di formazione: corsi di formazione, preparazione e perfezionamento;

- comunicazioni sociali: promozione delle conoscenze;

- altre attività: coerentemente con gli scopi, l'Associazione potrà svolgere atti-vità di erogazione di prodotti e servizi aventi rilevanza economica.

L'Associazione ha la facoltà di intraprendere relazioni e collaborazioni articola-bili anche in forma di co-associazione, con organismi pubblici e privati, nazionali e internazionali che operano nell'ambito di interesse dell'Associazione. Può inol-tre chiedere e ottenere contributi e donazioni da soggetti pubblici e privati.

L'Associazione ha la facoltà, compatibilmente con la situazione economico finanzia-ria e su delibera del Consiglio Direttivo, di fornire prestazioni a soggetti in si-tuazioni di particolare disagio socio economico attraverso i soci che ne abbiano data preventiva disponibilità limitandosi ad un rimborso spese forfettario da cor-rispondersi trimestralmente.

L'Associazione ha la facoltà, su delibera del Consiglio Direttivo e attraverso la stipula di apposite convenzioni, di accogliere tirocinanti tecnici di psicologia, psicologi e/o psicoterapeuti, anche a rotazione, tra i diversi soci che ne diano una preventiva disponibilità.

L'Associazione ha la facoltà, compatibilmente con la situazione economico finanzia-ria e su delibera del Consiglio Direttivo, di erogare borse di studio o fondi a persone che vengono ritenute meritevoli, con particolare attenzione ai più bisogno-si.

TITOLO II

PATRIMONIO

Articolo 4 - Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni mobili e immobi-li che pervengono all'Associazione a qualsiasi titolo, da elargizioni o contributi da parte di Enti pubblici e privati o persone fisiche, dagli avanzi netti di ge-stione.

Per l'adempimento dei suoi compiti l'Associazione dispone delle seguenti entrate:

- dai versamenti effettuati dagli associati;

- da ogni altro versamento a qualsiasi titolo effettuato dagli associati o da altre persone fisiche e giuridiche;

- dai redditi derivanti dal suo patrimonio;

- dagli introiti realizzati nello svolgimento della sua attività.

L'assemblea generale stabilisce annualmente, su proposta del Consiglio Direttivo, la quota di versamento minimo da effettuarsi all'atto dell'adesione all'Associazio-ne da parte di chi intende aderire all'Associazione stessa, nonchè la quota asso-ciativa annuale.

L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ul-teriori rispetto al versamento originario ed al versamento della quota associativa annuale.

E' comunque facoltà degli aderenti all'Associazione di effettuare versamenti ulte-riori.

I versamenti al fondo di dotazione possono essere di qualsiasi entità, fatto salvo il versamento iniziale minimo ed il versamento della quota associativa annuale, e sono comunque a fondo perduto, non ripetibili nè rivalutabili; in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento della Associazione nè in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dalla Associazione, può pertanto farsi luogo alla ripetizione di quanto versato alla Associazione a titolo di versamento al fon-do di dotazione.

Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, nè per successione a titolo particolare nè per successione a titolo universale.

TITOLO III

SOCI

Articolo 5 - I soci, sia persone fisiche che giuridiche che enti, aderenti alla As-sociazione si distinguono in:

- fondatori;

- ordinari;

- beneficiari;

- benemeriti.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo.

Con la sola esclusione dei soci beneficiari che non hanno diritto a partecipare al-l'assemblea, l'adesione all'Associazione comporta per l'associato maggiore di età e comunque per la persona giuridica ovvero per l'ente, il diritto di voto nell'assem-blea per l'approvazione e la modificazione dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

Sono soci fondatori le persone fisiche, giuridiche e/o enti che hanno partecipato all'originario atto costitutivo dell'Associazione.

Sono soci ordinari dell'Associazione le persone fisiche che siano in possesso di una laurea in psicologia o medicina e chirurgia ed abbiano uno specifico interesse nell'orientamento psicoanalitico, le persone giuridiche e/o enti che aderiscono al-l'Associazione nel corso della sua esistenza.

Possono essere iscritti all'Associazione quali soci "beneficiari" persone aventi motivato interesse verso l'associazione e che usufruiscano dell'attività dell'asso-ciazione nei limiti stabiliti dall'assemblea dei soci; i tirocinanti fanno parte dei soci beneficiari.

Sono soci benemeriti dell'Associazione le persone fisiche, giuridiche e/o enti che effettuano versamenti al fondo di dotazione ritenuti di particolare rilevanza dal Consiglio Direttivo ovvero che si sono particolarmente distinti, a giudizio del Consiglio Direttivo, nelle attività di interesse dell'Associazione.

Chi intende aderire all'Associazione deve rivolgere espressa domanda sottoscritta per presentazione da due soci ordinari o fondatori al Consiglio Direttivo recante la dichiarazione di condividere le finalità che l'Associazione si propone e l'impe-gno ad approvarne e osservarne statuto e regolamenti.

Il Consiglio Direttivo deve provvedere in ordine alle domande di ammissione entro sessanta giorni dal loro ricevimento; in assenza di un provvedimento di diniego della domanda entro il termine predetto, si intende che essa è stata accolta. In caso di diniego espresso, il Consiglio Direttivo è tenuto a esplicitare la motiva-zione di detto diniego.

Chiunque aderisca all'Associazione può in qualsiasi momento notificare la sua vo-lontà di recedere dall'Associazione stessa; tale recesso ha efficacia all'inizio del secondo mese successivo a quello nel quale il Presidente del Consiglio Diretti-vo riceva, presso la sede dell'Associazione, la notifica della volontà di recesso.

In presenza di gravi motivi, chiunque partecipi all'Associazione può esserne esclu-so con deliberazione del Consiglio Direttivo. L'esclusione ha effetto dal trentesi-mo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione, il quale deve contenere le motivazioni per le quali l'esclusione sia stata deliberata.

La qualità di socio si perde altresì, su delibera del Consiglio Direttivo, per il mancato pagamento di una annualità; in detto caso il Consigio Direttivo invita il socio moroso al pagamento fissando un termine non inferiore a trenta giorni, decor-so inutilmente tale termine il Consiglio Direttivo delibera l'esclusione del socio.

Ogni associato riceve dall'Associazione, almeno una volta l'anno, una comunicazione sulle attività svolte dalla Associazione ed un tesserino di appartenenza.

TITOLO IV

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 6 - Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;

- il Presidente del Consiglio Direttivo;

- il Vice Presidente del Consiglio Direttivo;

- il Consiglio Direttivo;

- il Comitato Esecutivo;

- il Segretario del Consiglio Direttivo;

- il Tesoriere;

- il Collegio dei Revisori dei Conti, qualora nominato.

ASSEMBLEA

Articolo 7 - L'assemblea è composta da tutti i soci fondatori, ordinari e benemeri-ti in regola con il versamento della quota associativa annuale.

L'assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta all'anno entro il mese di aprile ovvero entro il mese di giugno di ogni anno, qualora particolari circostanze lo ri-chiedano, per l'approvazione del bilancio consuntivo e del bilancio preventivo. Es-sa inoltre:

- provvede alla nomina del Consiglio Direttivo, del Presidente e del Vice Presiden-te del Consiglio Direttivo, del Tesoriere e del Collegio dei Revisori dei Conti;

- delinea gli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione;

- delibera, su proposta del Consiglio Direttivo, sulla quota di ingresso alla Asso-ciazione e sulla quota associativa annuale;

- approva, su proposta del Consiglio Direttivo, i regolamenti che disciplinano lo svolgimento dell'attività dell'Associazione;

- delibera sull'eventuale destinazione di utili o avanzi di gestione comunque deno-minati, nonchè di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stes-sa, qualora ciò sia consentito dalla legge e dal presente statuto.

L'assemblea straordinaria delibera su:

- modifiche al presente statuto;

- scioglimento e liquidazione dell'Associazione e devoluzione del suo patrimonio.

L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è convocata dal Presidente, anche fuori dalla sede sociale, ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno un decimo dei soci aderenti o da almeno un terzo dei Con-siglieri in carica oppure dal Collegio dei Revisori se nominato.

La convocazione dell'Assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, sarà fatta me-diante avviso da affiggersi all'Albo della Associazione presso la sede sociale al-meno dieci giorni prima della data fissata per la prima convocazione. L'avviso deve contenere l'elenco delle materie da trattare, l'indicazione del luogo della adunan-za e quella della data e dell'ora della prima e seconda convocazione.

La seconda convocazione dovrà essere fissata almeno un'ora dopo la prima convoca-zione.

L'assemblea ordinaria è valida qualunque sia l'oggetto da trattare: in prima convo-cazione quando sono presenti o rappresentati tanti soci che rappresentino la mag-gioranza dei voti di tutti i soci; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei voti dei soci presenti o rappresentati.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei soci presenti o rap-presentati all'adunanza.

L'Assemblea straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, delibera qua-lunque sia l'oggetto da trattare con il voto favorevole della metà più uno dei soci aventi diritto al voto.

Quando si tratta di deliberare sullo scioglimento dell'Associazione, tanto in prima quanto in seconda convocazione, le deliberazioni devono essere prese col voto favo-revole di almeno tre quarti dei soci aventi diritto al voto.

Ogni socio ha diritto ad un voto.

Le modalità delle votazioni saranno stabilite dall'Assemblea.

Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza relativa, ma potranno anche avvenire per acclamazione.

I soci, che per qualsiasi motivo non possano intervenire personalmente all'Assem-blea, hanno facoltà di farsi rappresentare soltanto da altri soci mediante delega scritta.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo ed in sua assenza dalla persona designata dall'Assemblea.

La nomina del Segretario è fatta dall'Assemblea.

Il Segretario può essere un non socio.

La nomina del Segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un Notaio.

Anche il verbale redatto da Notaio deve essere trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Articolo 8 - L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 9 (nove) membri - compresi il Presidente, il Vi-ce Presidente e il Tesoriere - eletti fra i soci dall'Assemblea, che ne determina il numero.

I Consiglieri durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Dalla nomina a Consigliere non consegue alcun compenso, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni dell'ufficio ricoperto.

Qualora per dimissioni o per altre cause venga a mancare uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvederà alla loro sostituzione mediante cooptazione.

Qualora per dimissioni o per altre cause venga a mancare, nel corso del medesimo esercizio sociale, la maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo, l'intero Consiglio si intende dimissionario e dovrà essere convocata immediatamente l'Assem-blea per la nomina dell'organo di amministrazione.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente o da chi lo sostituisce almeno due volte l'anno ovvero tutte le volte che egli lo riterrà utile oppure quando ne sia fatta domanda da almeno due Consiglieri.

Il Consiglio Direttivo nomina un Segretario scelto anche tra persone estranee al Consiglio stesso. La nomina del Segretario deve comunque avere luogo qualora l'as-semblea non abbia provveduto a nominare un Tesoriere.

La convocazione è fatta a mezzo di lettera da spedirsi non meno di cinque giorni prima dell'adunanza e, nei casi di urgenza, a mezzo di telegramma, telefax, posta elettronica (e-mail) o altro mezzo equipollente in modo che i Consiglieri ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente, ovvero in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente, ovvero in caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo, dal Consigliere più anziano di età.

Il Consiglio Direttivo è regolarmente costituito quando sia presente la maggioranza dei componenti in carica.

Il Consiglio Direttivo delibera con il voto favorevole della maggioranza dei pre-senti.

In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono fatte constare su appositi registri dei verbali e sono sottoscritte dal Presidente della riunione e dal Segretario.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione della Asso-ciazione e, specificatamente, il Consiglio deve:

a) organizzare le iniziative scientifiche e culturali in genere;

b) determinare la quota associativa minima e le altre quote associative, secondo quanto previsto dal regolamento, e da proporre per l'approvazione all'assemblea dei soci;

c) approvare i nuovi associati, nominare i soci benemeriti, esaminare le proposte di nuove iniziative da parte degli associati;

d) predisporre il regolamento interno e le eventuali modifiche al medesimo da pro-porre all'assemblea ordinaria dei soci per l'approvazione;

e) predisporre i bilanci consuntivo e preventivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;

f) deliberare sull'ammissione ed esclusione dei soci.

Il Consiglio può delegare parte delle proprie attribuzioni a uno o più dei suoi membri, oppure ad un Comitato Esecutivo, il cui numero e le cui attribuzioni sono fissati dallo stesso Consiglio.

Articolo 9 - Al Presidente dell'Associazione spetta la rappresentanza dell'Associa-zione stessa di fronte ai terzi e anche in giudizio. Su deliberazione del Consiglio Direttivo, il Presidente può attribuire la rappresentanza dell'Associazione anche ad estranei al Consiglio stesso.

Al Presidente dell'Associazione compete, sulla base delle direttive emanate dal-l'assemblea e dal Consiglio Direttivo, al quale comunque il Presidente riferisce circa l'attività compiuta, l'ordinaria amministrazione dell'Associazione.

Il Presidente convoca e presiede l'assemblea, il Consiglio Direttivo e il Comitato Esecutivo, ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon an-damento amministrativo dell'Associazione, verifica l'osservanza dello statuto e dei regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.

Il Presidente cura la predisposizione del bilancio preventivo e del bilancio con-suntivo da sottoporre per l'approvazione, al Consiglio Direttivo e poi all'assem-blea, corredandoli di idonee relazioni.

Articolo 10 - Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia assente o comunque impedito nell'esercizio delle proprie funzioni. Il solo intervento del Vice Presidente costituisce per i terzi prova del-l'impedimento o assenza del Presidente.

COMITATO ESECUTIVO

Articolo 11 - Il Comitato Esecutivo è composto dal Presidente, dal Vice Presidente, dal Segretario se nominato, ed eventualmente da un massimo di tre altri Consiglie-ri.

Il Comitato Esecutivo esplica le attribuzioni e i compiti affidatigli dal Consiglio Direttivo.

Per le convocazioni delle adunanze del Comitato Esecutivo e per la validità delle relative deliberazioni si applicano, ove compatibili, le norme previste nel presen-te statuto per le adunanze del Consiglio Direttivo.

Articolo 12 - Il Segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze del Consiglio Direttivo e del Comitato Esecutivo e coadiuva il Presidente e il Con-siglio Direttivo nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessa-rie o opportune per il funzionamento dell'amministrazione dell'Associazione.

Il Segretario cura la tenuta del libro verbali delle Assemblee, del Consiglio Di-rettivo, del Comitato Esecutivo nonchè del libro degli aderenti all'Associazione.

Articolo 13 - Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, l'Associazione tiene i libri verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea, del Con-siglio Direttivo, del Comitato Esecutivo e dei Revisori dei Conti nonchè il libro degli aderenti all'Associazione.

Articolo 14 - Il Tesoriere - ovvero il Segretario qualora l'assemblea non abbia provveduto a nominare il Tesoriere - cura la gestione della cassa dell'Associazione e ne tiene la contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, predispone, dal punto di vista contabile, il bilancio consuntivo e quello preventivo, accompagnandoli da idonea relazione contabile.

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Articolo 15 - L'assemblea potrà eventualmente nominare un collegio dei revisori dei conti.

Il Collegio dei Revisori dei Conti si compone di tre membri effettivi e di due sup-plenti (questi ultimi subentrano in ogni caso di cessazione di un membro effetti-vo).

L'incarico di Revisore dei Conti è incompatibile con la carica di Consigliere.

Per la durata in carica, la rieleggibilità e il compenso valgono le norme dettate nel presente statuto per i membri del Consiglio Direttivo.

I Revisori dei Conti curano la tenuta del libro delle adunanze dei Revisori dei Conti, partecipano di diritto alle adunanze dell'assemblea, del Consiglio Direttivo e del Comitato Esecutivo, con facoltà di parola ma senza diritto di voto, verifica-no la regolare tenuta della contabilità dell'associazione e dei relativi libri, danno parere sui bilanci.

Articolo 16 - Possono cumularsi nella medesima persona fisica esclusivamente le ca-riche di Segretario e Tesoriere.

TITOLO V

ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO

Articolo 17 - Gli esercizi dell'Associazione chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

Entro il mese di febbraio di ciascuno anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente e del bilancio preventivo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea.

I bilanci debbono restare depositati presso la sede dell'Associazione nei 15 (quin-dici) giorni che precedono l'assemblea convocata per la loro approvazione, a dispo-sizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura.

Articolo 18 - All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, uti-li o avanzi di gestione comunque denominati, nonchè fondi, riserve o capitale du-rante la vita dell'Associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni non lu-crative di utilità sociale (Onlus) che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima e unitaria struttura.

L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connes-se.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Articolo 19 - In caso di scioglimento, per qualunque causa, l'Associazione ha l'ob-bligo di devolvere il suo patrimonio ad altre organizzazioni non lucrative di uti-lità sociale (Onlus) o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di control-lo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo di-versa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 20 - Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o in-terpretazione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo e-quità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale. L'arbitro sarà scelto di comune accordo dalle parti contendenti; in mancanza di accordo, alla nomina dell'arbitro vi provvederà il Presidente del Tribunale di Trieste.

Articolo 21 - Per disciplinare ciò che non sia previsto del presente statuto, l'As-sociazione potrà dotarsi di regolamento interno che verrà approvato, su proposta del Consiglio Direttivo, dall'assemblea dei soci.

Ove non disciplinato specificatamente, si deve far riferimento alle norme in mate-ria di Enti contenute nel libro I del Codice Civile e, in subordine, alle norme contenute nel libro V del Codice Civile.